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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "VERSARI MACRELLI"
CESENA (FC)
Oggetto: Registro personale docenti e di classe.
Protocollo/Numero: 11
Pubblicata il: 12/09/2014
Destinatari: Docenti, ATA
Plessi: Istituto Professionale di Stato "Versari Macrelli", Istituto Professionale "Versari Macrelli" 2
Si ritiene opportuno nella fase iniziale dell'anno scolastico, richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta dei registri personali, documenti di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.
REGISTRO PERSONALE del docente
Il registro personale del docente è un documento ufficiale e come tale non può essere portato all'esterno dell'istituto e va custodito nell'armadietto personale. Ogni docente è personalmente responsabile della sua corretta e completa compilazione, della sua conservazione e del suo buono stato. Sul piano didattico, al fine di un'attendibile attestazione dei risultati raggiunti, il numero delle verifiche deve essere congruo in entrambi i quadrimestri e per tutti gli alunni, distinguendo quelle scritte da quelle orali e/o di laboratorio, indicandone la data ed evitando che esse siano concentrate alla fine dei due quadrimestri. I voti scritti dai docenti sul registro relativi a prove scritte, orali e/o laboratoriali, devono essere sempre comunicati agli allievi e fanno parte di un processo valutativo che deve essere esplicito, tempestivo e trasparente. Si ricordi che le informazioni sul rendimento scolastico degli allievi, sono soggette ad un regime di trasparenza ed il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'Istruzione.
L'uso principale del registro personale, è finalizzato alla registrazione delle valutazioni degli studenti, delle presenze e delle attività varie svolte dal docente. E' dunque compito obbligatorio per l'insegnante tenere aggiornato in modo puntuale e preciso tale registro, riportando sistematicamente una serie di eventi di vario tipo tra i quali:
le assenze degli alunni;
i colloqui con le famiglie e le eventuali comunicazioni fatte agli allievi in classe;
gli argomenti delle lezioni e/o le attività didattiche laboratoriali svolte;
le valutazione relative alle diverse tipologie di prove;
lo svolgimento di attività di recupero mattutine comprese le relative verifiche;
i risultati del primo e del secondo quadrimestre;
ogni altra annotazione di rilievo didattico, secondo il giudizio dell'insegnante.
Si ricorda che non è consentito scrivere sul registro a matita, cancellare coprendo la scritta sottostante o usare il bianchetto e/o sovrascrivere i voti. Le parti che devono essere eventualmente corrette a causa di errori materiali, vengono barrate con un tratto di penna che consenta di leggere il tratto errato, e siglate dal docente che riporterà a fianco la dicitura esatta. Per annullare una parte scritta si deve racchiuderla in un rettangolo che lasci visibile il testo, con a fianco la firma di convalida dell'insegnante. I voti di profitto in itinere devono essere espressi preferibilmente da numeri interi.
REGISTRO DI CLASSE.
La natura di questo documento è stata chiarita dalla Corte di Cassazione (sentenza n° 208196 del 1997). Tale registro è un atto pubblico "in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza".
La firma sul registro di classe, oltre a costituire un obbligo per il docente, è valida anche come attestazione di presenza. Su tale registro vanno inoltre annotati fatti rilevanti quali gli atti di indisciplina degli allievi , i compiti assegnati ed altri fatti ritenuti rilevanti .
La lettura di tale registro deve quindi essere comprensibile per chiunque, per garantire l'applicazione della già richiamata legge sulla trasparenza amministrativa e la pubblicizzazione degli atti pubblici. Costituisce inoltre documento pubblico indispensabile per avere compiuta e formale conoscenza sulla valutazione, sul processo di maturazione degli alunni e, qualora necessario, a fornire la prova di fatti giuridicamente importanti.
REGISTRO DI CLASSE: norme sulla certificazione medica per assenza continuativa degli allievi dovuta a stato di malattia superiore ai 5 giorni.
L'OBBLIGO della presentazione del certificato medico al rientro dello studente dopo un'assenza continuativa superiore ai cinque giorni dovuta a stato di malattia è stato previsto dal D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967, art. 42: "L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa l'idoneità alla frequenza".
Se il genitore avvisa anticipatamente per iscritto la scuola che l'assenza NON é dovuta a malattia, ma ad altro (es. motivi famigliari, vacanze ecc.) la scuola, salvo la manifesta natura mendace della dichiarazione, riterrà valido quanto dichiarato dal genitore. In tal caso, l'Istituto (assenza non dovuta a malattia e preannunciata per iscritto alla scuola) non chiederà il certificato medico.
N.B. Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" si intende che se l'alunno rientra al 6° giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7° giorno, che attesti l'idoneità alla frequenza.
Nel computo dei giorni oltre i quali sussiste l'obbligo della presentazione del certificato medico per assenze (sempre dovute a motivi di salute) rientrano anche le festività intermedie e giorni prefestivi soltanto nel caso in cui l'alunno risulti assente sia prima che dopo le festività stesse (ad esempio, alunno assente l'ultimo giorno di scuola e anche al ritorno dalle vacanze), presumendosi la permanenza dello stato morboso nei giorni festivi/prefestivi (o di vacanza) intercorrenti tra i giorni di assenza da scuola.
Per una sintesi del regolamento inerente vari aspetti della vita scolastica e del comportamento degli allievi, si allegano alla presente due vademecum che saranno inseriti come promemoria nei rispettivi registri (di classe e personale) come riferimento e promemoria per ciascun docente.
In allegato:
- vademecum per la compilazione del registro di classe
- vademecum per la compilazione del registro personale
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
Documenti allegati:
Anno scolastico: 2014/2015 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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