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Istituto Professionale di Stato Versari Macrelli - Cesena (FC)
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "VERSARI MACRELLI"
CESENA (FC)

Oggetto: Aspetti organizzativi per la sicurezza negli ambienti scolastici e la vigilanza sugli allievi
Protocollo/Numero: 64
Pubblicata il: 05/11/2012
Destinatari: Docenti, ATA, Studenti
Plessi: Istituto Professionale di Stato "Versari Macrelli", Istituto Professionale "Versari Macrelli" 2

Circolare n°   64                                                                                        Cesena, 5 Novembre 2012
 
Al personale Docente (con lettura in classe a cura del docente in servizio e copia nel registro di classe)
                                                       Al personale ATA
                                                       p.c.
                                                       Dott.ssa Barbara Forti (DSGA)                    
Ai collaboratori scolastici  di turno ai vari piani, al front- office, al centralino                                                                                           Albo/sito WEB
                                                                                             
OGGETTO: Aspetti organizzativi per la sicurezza negli ambienti scolastici e la vigilanza sugli allievi
 
Si forniscono, in via preventiva ed in ragione di alcune segnalazioni pervenute dai docenti e dal personale ausiliario, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni conseguenti a negligenza e vigilanza.
 
1)      VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
 
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. L’art. 2048 c.c. dispone che “ i precettori i e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
 
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver
potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e
che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe  è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
 
2)      VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA
 
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
 
3)      VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA-USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI
 
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono comunque tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, assicurandosi che nessun allievo si allontani prima dell’orario di uscita previsto. Per l’uscita degli allievi dal prefabbricato al termine delle lezioni si utilizzerà anche - limitatamente al tempo necessario - il cancello di apertura del parcheggio interno.
 
4)      VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
 
Come noto (regolamento di Istituto), la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo della durata di 10 minuti intercorrenti dalla fine della 3^ora di lezione e l’inizio della 4^ (11,00 – 11,10), viene effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede l’intervallo stesso (3^ ora), permanendo nell’aula o nelle immediate vicinanze per poter vigilare sugli alunni stessi. I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni e le zone interne ove sono presenti i distributori per le merende e le bevande. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’eventuale cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. Per gli allievi che durante l’intervallo si recano nel parco adiacente l’Istituto, è fatto loro divieto di allontanarsi dallo stesso uscendo fuori dal perimetro dell’edificio. Per assicurare a livello organizzativo tale sorveglianza, si dispone che un collaboratore scolastico di turno al front-office e al centralino provveda alla chiusura temporanea dei cancelli di uscita nei tempi compresi tra i cinque minuti prima e dopo l’intervallo stesso (10,55 – 11,15). Tale collaboratore è tenuto alla vigilanza sull’esterno e ad intervenire prontamente per l’apertura dei suddetti cancelli qualora si presentassero esigenze impellenti (pronto soccorso, allarmistica per l’evacuazione, casi particolari).    
 
      5) VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”
 
La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave,
particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere
sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
 
      6) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , LABORATORI, AULE
SPECIALI E VICEVERSA
 
Durante il tragitto scuola – palestra (anche all’esterno), laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio.
 
Si confida nella collaborazione di tutto il personale per una proficua attuazione di tali misure organizzative tese a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico ed a fornire principi comuni di rispetto e di comportamento per gli allievi.  
 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi

Anno scolastico: 2012/2013
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico

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