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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "VERSARI MACRELLI"
CESENA (FC)
Oggetto: Tenuta del registro personale del docente e del registro di classe
Protocollo/Numero: 4
Pubblicata il: 10/09/2013
Destinatari: Docenti
Plessi: Istituto Professionale di Stato "Versari Macrelli", Istituto Professionale "Versari Macrelli" 2
Circolare n° 4 Cesena, 10 Settembre 2013
A tutti i docenti
Albo/sito WEB
OGGETTO: tenuta del registro personale del docente e del registro di classe
Si ritiene opportuno nella fase iniziale dell’anno scolastico, richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta dei registri personali, documenti di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo. Il registro personale è infatti un documento ufficiale e ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell’esercizio della sua pubblica funzione. Come tale non può essere portato all’esterno dell’istituto e va custodito nell’armadietto personale. Ogni docente è ovviamente responsabile della sua conservazione e del suo buono stato.
Il suo uso principale è finalizzato alla registrazione delle valutazioni degli studenti, delle presenze e delle attività varie svolte dal docente. E’ dunque compito obbligatorio per l’insegnante tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale, riportando sistematicamente una serie di eventi di vario tipo tra i quali:
Ø le assenze e i ritardi degli alunni;
Ø i colloqui con le famiglie e le eventuali comunicazioni particolari fatte agli allievi in classe;
Ø gli argomenti delle lezioni e/o le attività didattiche laboratoriali svolte;
Ø le valutazione relative alle diverse tipologie di prove;
Ø lo svolgimento di attività di recupero mattutine comprese le relative verifiche;
Ø i risultati del primo e del secondo quadrimestre;
Ø ogni altra annotazione di rilievo didattico, secondo il giudizio dell’insegnante.
Registro personale. Al fine di un’attendibile attestazione dei risultati raggiunti, il numero delle verifiche deve essere congruo in entrambi i quadrimestri e per tutti gli alunni, distinguendo quelle scritte da quelle orali, indicandone la data ed evitando che siano concentrate alla fine dei due quadrimestri. i voti scritti sul registro devono essere comunicati e fanno parte di un processo valutativo che deve essere sempre esplicito e trasparente. Si ricorda che non è consentito scrivere sul registro a matita, cancellare coprendo la scritta sottostante o usare il bianchetto e/o sovrascrivere i voti. Le parti che devono essere eventualmente corrette a causa di errori materiali, vengono barrate con un tratto di penna che consenta di leggere il tratto errato, e siglate dal docente che riporterà a fianco la dicitura esatta. Per annullare una parte scritta si deve racchiuderla in un rettangolo che lasci visibile il testo, con a fianco la firma di convalida dell’insegnante. I voti di profitto devono essere espressi preferibilmente da numeri interi.
Registro di classe.La natura di questo documento è stata chiarita dalla Corte di Cassazione (sentenza n° 208196 del 1997). Tale registro è un atto pubblico “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”. La firma sul registro di classe, oltre a costituire un obbligo per il docente, è valida anche come attestazione di presenza.
La lettura del registro deve, insomma, essere comprensibile per chiunque, per garantire l’applicazione della già richiamata legge sulla trasparenza amministrativa e la pubblicizzazione degli atti pubblici, oltre a costituire documento pubblico indispensabile per avere compiuta e formale conoscenza sulla valutazione e sul processo di maturazione degli alunni.
In allegato:
- vademecum per la compilazione del registro di classe
- vademecum per la compilazione del registro personale
Il Dirigente Scolastico (Ing. Mauro Tosi)
Documenti allegati:
Anno scolastico: 2013/2014 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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