
Circ. n. 33 Cesena, 1 ottobre 2015
A tutti i docenti
Albo/Web
OGGETTO: Corretta tenuta dei registi, personale e di classe
Si ritiene opportuno, nella fase iniziale dell’anno scolastico, richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta dei registri, personali e di classe, documenti di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.
REGISTRO PERSONALE del docente
Il registro personale del docente è un documento ufficiale e come tale non può essere portato all’esterno dell’istituto, ma va custodito nell’armadietto personale. Ogni docente è responsabile della corretta e completa compilazione, della conservazione e del buono stato.
E’ compito dell’insegnante tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale, riportando sistematicamente:
Ø i colloqui con le famiglie e le eventuali comunicazioni particolari fatte agli allievi in classe;
Ø gli argomenti delle lezioni e/o le attività didattiche laboratoriali svolte;
Ø le valutazione relative alle diverse tipologie di prove;
Ø lo svolgimento di attività di recupero mattutine comprese le relative verifiche;
Ø i risultati del primo e del secondo quadrimestre;
Ø ogni altra annotazione di rilievo didattico, secondo il giudizio dell’insegnante.
Si ricorda che non è consentito scrivere sul registro a matita, cancellare coprendo la scritta sottostante o usare il bianchetto e/o sovrascrivere i voti. Le parti che devono essere eventualmente corrette a causa di errori materiali vengono barrate con un tratto di penna che consenta di leggere il tratto errato, e siglate dal docente che riporterà a fianco la dicitura esatta. Per annullare una parte scritta si deve racchiuderla in un rettangolo che lasci visibile il testo, con a fianco la firma di convalida dell’insegnante.
Sul piano didattico, si ricorda che il numero delle verifiche deve essere congruo in entrambi i quadrimestri e per tutti gli alunni, e che è bene distinguere le verifiche scritte da quelle orali, evitando un’eccessiva concentrazione delle stesse alla fine dei due quadrimestri.
I voti di profitto vanno sempre comunicati agli allievi, poiché fanno parte di un processo valutativo che deve essere esplicito, tempestivo e trasparente.
REGISTRO DI CLASSE
La natura di questo documento è stata chiarita dalla Corte di Cassazione (sentenza 208196 del 1997). Tale registro è un atto pubblico “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”. La firma sul registro di classe, oltre a costituire un obbligo per il docente, è valida anche come attestazione di presenza. Su tale registro vanno inoltre annotati fatti rilevanti quali gli atti di indisciplina degli allievi , i compiti assegnati ed altri fatti ritenuti rilevanti .
La lettura di tale registro deve quindi essere comprensibile per chiunque, per garantire l’applicazione della già richiamata legge sulla trasparenza amministrativa e la pubblicizzazione degli atti pubblici, oltre a costituire documento pubblico indispensabile per avere compiuta e formale conoscenza sulla valutazione e sul processo di maturazione degli alunni, oltre a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti.
- indicazioni per la compilazione del registro di classe
- indicazioni per la compilazione del registro personale
La Dirigente Scolastica
Lorenza Prati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)
Anno scolastico: 2015/2016 |
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico |
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico |
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