Oggetto: : Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Plessi: Istituto Professionale di Stato "Versari Macrelli", Istituto Professionale "Versari Macrelli" 2
Circolare n° 76 Cesena, 12 Novembre 2012
Agli alunni delle classi QUINTE
(Corsi diurni e serali)
Ai docenti coordinatori delle classi quarte (per l’eventuale segnalazione di alunni richiedenti l’abbreviazione per merito del ciclo di studi)
Albo/sito WEB
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
Per l’anno scolastico 2012/2013, si confermano le disposizioni impartite nel decorso anno scolastico con la C.M. n.95 del 24 ottobre 2011, qui allegata, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche. Le date indicate per l’anno scolastico 2011/2012, contenute nella citata C.M. n.95/2011, si intendono puntualmente riferite anche all’anno scolastico 2012/2013. Le stesse vengono di seguito riportate:
Ø 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al proprio dirigente scolastico;
Ø 30 novembre 2012, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
Ø 31 gennaio 2013, termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito;
Ø 31 gennaio 2013, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
Ø 20 marzo 2013, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2013 e prima del 15 marzo 2013 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
Alunni della penultima classe
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
Alunni dell’ultima classe
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato. Si veda, a tale proposito, apposita circolare interna pubblicata sul sito WEB dell’Istituto per le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti.
Disposizioni particolari per i candidati esterni
A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:
Ø I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno.
Ø Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso nell’anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell’Ufficio legislativo in data 16-2-2010). L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.
Ø L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.41 dell’11 maggio 2012, come idoneità ad una delle classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.
Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art.3 della OM n.68 dell’1-8-2012, la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si svolgerà il giorno 19 giugno 2013, alle ore 08.30.
Si invitano gli studenti interessati a prendere contatti quanto prima con l’Uff. didattica (Sig.ra Iris Guidi) per l’espletamento delle domande di partecipazione corredate dei versamenti previsti.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi