ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "VERSARI MACRELLI"
CESENA (FC)

Oggetto: Validità dell'anno scolastico (DPR 122/09, Art. 14 e C.M. 20/2011)
Protocollo/Numero: 9
Pubblicata il: 14/09/2013
Destinatari: Docenti, ATA
Plessi: Istituto Professionale di Stato "Versari Macrelli", Istituto Professionale "Versari Macrelli" 2

Circolare n°  9                                                                          Cesena, 14 settembre 2013
 
Al personale Docente
p.c. Al personale A.T.A. (una copia all’Uff. alunni)
Albo/sito WEB
 
Oggetto: DPR 122/09, Art. 14 e C.M. 20/2011VALIDITA’ DELL’ ANNO SCOLASTICO ()
Contestualmente al riordino della scuola superiore, sono cambiate le norme circa la validità formale per la frequenza dell’anno scolastico: all’art.14 c.7 del DPR 122/09 si legge infatti testualmente: “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Per l’anno scolastico 2013/14 il limite massimo delle ore di assenza è così fissato:
 
Classi
h/anno
h/settimanali
Limite minimo di frequenza (ore)
Limite massimo di assenze (ore)
1,2,3,4
1.056
32
792
264
5
990
30
742
248
 
 
Il Collegio dei docenti dell’IPS “Versari/Macrelli”, nella seduta del 13 Settembre 2013, ha deliberato quanto segue: sono considerate assenze continuative per le quali è possibile prevedere deroghe ai limiti di cui sopra:
 
Ø     assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato medico;
Ø     assenze continuative per malattia documentate da un certificato medico;
Ø     assenze per terapie e/o cure programmate;
Ø     assenze per testimonianze in tribunale o per procedimenti giudiziari;
Ø     adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n° 516/1988 e Legge 101/1989)
Ø     ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purchè debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi patologie all’interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza).
           
 
Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
 
 
 
 
La norma citata (Art. 14, c. 7 del DPR 122/09) prevede infatti testualmente: “ Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite minimo di frequenza. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
 
 
Naturalmente, al di là della norma, frequentare le lezioni deve essere un’opportunità di crescita intellettuale, professionale, culturale ed umana. Se ci sono reali impedimenti che rendono difficile la frequenza, i consigli di classe faranno particolare attenzione a monitorare la situazione delle assenze di ciascun studente assicurando contatti costantemente aggiornati con la famiglia ove necessario. Se la situazione dell’allievo in termini di assenze dovesse rientrare nelle deroghe previste con la presente, il coordinatore di classe inviterà la famiglia a prendere in considerazione la richiesta di deroga per il computo, al fine delle validità dell’anno scolastico, di tali assenze (modulistica all’Uff. alunni).
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi

Anno scolastico: 2013/2014
Responsabile e titolare del procedimento: Dirigente Scolastico
Incaricato/a del procedimento: Dirigente Scolastico